ART. 1 - Denominazione e sede
-
È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “CENTRO PROMOZIONE FAMIGLIA”, che assume la forma giuridica di
associazione.
-
In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l’Ente, di seguito detto
“organizzazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “ODV” o la locuzione “Organizzazione di Volontariato” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle
comunicazioni al pubblico.
-
L’organizzazione ha sede legale nel comune di Sanremo. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta
modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 - Finalità
-
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare identifica la sua finalità in una attenzione specifica alla famiglia, sede
privilegiata per la formazione della persona e per il suo inserimento nella società, a partire da una visione cristiana della vita, dell'uomo e della famiglia , quale risulta dal Magistero della
Chiesa Cattolica. L’Associazione persegue tali finalità mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art.5 comma 1 del D.Lgs 117/2017:
a) interventi e servizi sociali ai senti dell’art.1, commi 1 e 2, della legge 8 nov.2000, n 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio
1992, numero 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e succ. modificazioni (D.Lgs 117/2017, art.5c.lett.a);
b) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive
modificazioni (D.Lgs 117/2017, art.5c.lett.c);
c) educazione, istruzione formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. E succ. modificazioni, nonché le attività culturali d’interesse sociale con finalità educativa
(D.Lgs 117/2017, art.5c.lett.d);
d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione delle
attività, esercitare abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi (D.Lgs 117/2017, art.5c.lett.e);
e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (D.Lgs 117/2017, art.5c.lett.h);
f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d’interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività d’interesse generale di cui al presente articolo (D.Lgs 117/2017, art.5c.lett.i);
g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà
educativa (D.Lgs 117/2017, art.5c.lett.l);
h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a
sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (D.Lgs 117/2017, art.5c.lett.u);
i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (D.Lgs 117/2017, art.5c.lett.v);
l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività d’interesse generale di cui al presente articolo, promozione
delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art.27 della L. 8 marzo 2000, n-53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art.1, comm.
266, della L.24 dic 2007, n. 244 (D.Lgs 117/2017, art.5c.lett.w);
ART. 3 - Attività
L’Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità:
- promuove, per
il territorio della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, l'attività di un Consultorio/Centro che possiede una sua autonomia operativa, secondo lo specifico che caratterizza tale struttura;
- offre
attraverso il Consultorio, servizi di accoglienza, ascolto, consulenza, relazione di aiuto
- assume
iniziative di promozione, di ricerca e di servizio nel campo delle problematiche prematrimoniali, matrimoniali, familiari, adolescenziali, del ruolo sociale della famiglia, delle problematiche
che riguardano l’infanzia, la natalità, la terza età, la procreazione, la morte naturale, le dinamiche di coppia, le relazioni educative ed affettive in generale, i compiti di cura, con
particolare attenzione alle persone più deboli della popolazione indipendentemente dalle condizioni familiari, sociali, sanitarie, religiose, etniche, ecc. ;
- Promuove
attività ed iniziative specifiche a favore delle famiglie in particolare stato di difficoltà o fragilità (particolari impegni di cura, lutto, immigrazione, dipendenze, crisi di coppia,
separazione, cicli di vita, povertà economica, educativa e culturale)
- Promuove ed
organizza il supporto psicologico e sociale delle famiglie affidatarie ed adottive;
- Assume
iniziative a tutela dei bambini, degli adolescenti:
- Promuove il
benessere delle persone anziane, la loro valorizzazione in famiglia ed inclusione nel tessuto sociale
- Collabora con
la scuola, le altre agenzie educative, le istituzioni pubbliche e private e gli enti del Terzo Settore, per affrontare le problematiche giovanili, i ruoli educativi e di tutela dei bambini, dei
giovani e della famiglia, in particolare per quanto riguarda le dipendenze, prevenzione al bullismo, sessualità, stili di vita salutari e sostenibili, integrazione delle differenze, la soluzione
dei conflitti.
- Promuove ed
organizza la formazione, la promozione e l’aggiornamento degli operatori consultoriali, pastorali, volontari e dei professionisti operanti sul territorio (in particolare psicologi,
psicoterapeuti, couselor, consulenti familiari, assistenti sociali, educatori, pedagogisti, operatori sanitari, insegnanti, operatori dell’assistenza ad anziani, bambini, gestanti, genitori,
operatori della pastorale familiare, giovanile e sanitaria);
- Promuove
percorsi formativi per genitori, bambini, adolescenti e nonni nei diversi stadi di crescite, salute e maturità personale, con particolare attenzione alle situazioni di povertà educativa;
- Promuove
momenti ricreativi per favorire l’inclusione e la rete fra famiglie e tra i loro componenti sia verticalmente (intergenerazionale) che orizzontalmente(fra pari);
- Offre
interventi e consulenze sanitarie limitatamente ad aspetti inerenti all’attività primaria;
- Svolge compiti
di prevenzione ed educazione sanitaria, con particolare attenzione alle famiglie fragili, svantaggiate e quelle a rischio di povertà educativa.
- Svolge incontri
e percorsi formativi di educazione affettiva e sessuale per una gestione responsabile e consapevole della sessualità, della gravidanza del post partum e di eventuali aborti, anche in prevenzione
a fenomeni di prevaricazione, violenza, bullismo e dipendenza.
- Con opportuni
percorsi ed occasione d’incontro favorisce le competenze familiari e le reti informali fra famiglie
- Promuove stili
di vita salutari e sostenibili, rispettosi delle persone nella sua integrità e dell’ecosistema.
- Tutela la
promozione e la difesa della vita umana dal concepimento fino al suo termine naturale.
- Promuove
l’attività e la diffusione del volontariato sia con iniziative divulgative che presso la propria struttura o le strutture con cui il Consultorio collabora.
- Promuove il
ruolo sociale della famiglia, la sua tutela e quella dei suoi componenti, con particolare riferimento alla maternità e paternità ed al loro ruolo educativo.
Tutto quanto sopra esposto l’Associazione lo può attuare anche in collaborazione con Istituzioni, Enti ed Organismi Pubblici e Privati.
-
Le attività dell’organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli
enti associati.
-
Per il perseguimento dei propri scopi, l’organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e
privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
ART. 4 - Attività diverse
1. L’organizzazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e
strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
ART. 5 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili
-
L’organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs.117/2017.
-
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
-
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’organizzazione, a fondatori,
associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto
associativo.
ART. 6 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione
-
L’organizzazione è a carattere aperto.
-
Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all’organo di
amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
-
È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del
numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
-
L’ammissione è deliberata dall’organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre
dalla data di delibera dell’Organo di amministrazione.
-
L’organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro
sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
- Gli
associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
- dimissioni
volontarie presentate all’organo di amministrazione per iscritto;
- mancato
versamento della quota associativa;
-
morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
-
esclusione deliberata dall’Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.
ART. 7 - Diritti e obblighi degli associati
- Gli associati
hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
- Gli associati
dell’organizzazione hanno il diritto di:
-
partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere
del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere
informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
- essere
rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata,
secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
-
recedere dall’appartenenza all’organizzazione
-
esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all’Organo di amministrazione.
- Gli associati
dell’organizzazione hanno il dovere di:
- rispettare
il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- rispettare
le delibere degli organi sociali;
- partecipare
alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la
quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;
- non
arrecare danni morali o materiali all’organizzazione.
ART. 8 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria
-
L’organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
-
Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’attività del
volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
-
Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate
per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’organizzazione stessa, che in ogni caso devono
rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
-
La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è
associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
-
L’organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi
dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17.
-
L’organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
ART. 9 - Organi sociali, gratuità e durata
- Sono organi
dell’organizzazione:
-
Assemblea degli associati
- Organo
di amministrazione
-
Presidente
- Organo
di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di
Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017)
- Ai
componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di controllo e dell’Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile,
non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- Le cariche
sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate;
le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
ART. 10 - Assemblea
-
L’assemblea è composta dagli associati ed è l’organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell’Assemblea eletto dagli
associati tra i suoi membri.
-
Deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
-
È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale
data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
-
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritenga necessario.
- I
voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in
ragione della delibera.
-
Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
-
Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può
rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l’organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque
associati se l’organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
-
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione.
-
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale
trasformazione, fusione, scissione dell’organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
-
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione
qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
-
L’assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
-
L’assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
-
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- L’Assemblea ha
i seguenti compiti:
- nomina e
revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e
revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il
bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera
sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera
sull'esclusione degli associati;
- delibera
sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva
l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo
scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera
sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 11 - Organo di amministrazione
-
L’organo di amministrazione è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall’Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di nove. Tutti gli amministratori sono
scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono
in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgsl. 117/2017.
-
L’organo di amministrazione governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere
revocato.
-
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente,
purché siano presenti e votanti più di due membri.
-
L’Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo
dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Le riunioni possono svolgersi anche in videoconferenza.
- La
convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail o mediante strumenti di messaggistica o altri mezzi idonei a garantire la ricezione da parte dell’interessato, con un preavviso di
almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
-
L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o
dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all’elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
- L’Organo di
Amministrazione ha i seguenti compiti:
- elegge, al
suo interno il vicepresidente;
- amministra
l’organizzazione;
- predispone
il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il
programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la
tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su
l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o
rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è
responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
-
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere
di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi
ne erano a conoscenza.
ART. 12 - Il Presidente
- Il
presidente dell’organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell’Organo di amministrazione, è eletto da quest’ultimo tra i propri membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide
con quello dell’Organo di Amministrazione.
-
L’Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
-
Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all’anno) e dell’Organo di
amministrazione (almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo
all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
- Solo
in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell’Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
-
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 13 - Organo di controllo
-
L’Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre
membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie
di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Laddove l’assemblea assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
- L’organo di
controllo:
- vigila
sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al
superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;
-
esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
-
attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità
alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
-
L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari.
ART. 14 - Organo di Revisione legale dei conti
1. E’ nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito
registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.
ART. 15 - Risorse
-
L’organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati,
donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi spese, nonché attività diverse di cui all'articolo 6
del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
- L’associazione
si dota di apposito conto corrente stabilito dall’organo amministrativo e intestato all’associazione.
ART. 16 – Bilancio d’esercizio
- L'esercizio
sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- I documenti
relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
- Il
bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro il 30 giugno di ogni anno dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo
l’approvazione in Assemblea, l’organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
-
L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in
un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 17 - Bilancio sociale
1. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
ART. 18 – Libri sociali obbligatori
1. L’organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
ART. 19 – Rapporti di lavoro
1. L’organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 20 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla
legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
ART. 21 - Statuto
- L’associazione
è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
-
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 22 - (Disposizioni finali)
1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.